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Cessione e sconto, il superbonus vuole il visto di conformità lavori

Cessione e sconto, il superbonus vuole il visto di conformità lavori

Le tappe per preparare il visto lavori

Per ogni cessione del credito, così come per ogni sconto in fattura, occorre predisporre un visto di conformità. Queste due opzioni, la vera novità del superbonus del 110% per poter beneficiare dei vantaggi fiscali introdotti dalla conversione in legge del decreto Rilancio, possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, quindi l’adempimento del visto di conformità si moltiplica nel caso in cui il credito relativo al superbonus venga ceduto a stati di avanzamento lavori e non in una soluzione unica.

Quindi i visti di conformità possono arrivare fino a tre, dal momento che questo è il numero massimo previsto per lo stato d’avanzamento dei lavori. In concreto questo vuol dire che, quando ci saranno tre cessioni, la prima sarà al 30% dell’avanzamento, la seconda almeno al 60%, la terza alla chiusura dei lavori. Insieme a queste cessioni ci saranno perciò altrettanti visti. Ricordiamo che il visto di conformità è relativo ai dati della documentazione che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto viene rilasciato da un dottore commercialista, da un consulente del lavoro, perito o esperto tributario iscritto nei relativi ruoli tenuti presso la Camera di commercio in possesso di laurea in giurisprudenza/economia o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, nonché dal responsabile dell’assistenza fiscale di un Caf imprese.
Prima di rilasciare il visto di conformità, i professionisti fiscalisti sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati. Questo particolare adempimento del visto di conformità è stato previsto dalla norma per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Per accedere al superbonus infatti gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per lo stesso motivo viene richiesta l’asseverazione, ossia la dichiarazione, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche idonee a certificare l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli verrà punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.

Tale sanzione però sembrerebbe non riguardare chi invece rilascia il visto di conformità. In particolare la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro fa presente che, dal momento in cui la normativa si riferisce solo alle “attestazioni ed asseverazioni” infedeli (ossia quelle rilasciate da ingegneri, geometri, ecc.) e non richiama espressamente il “visto di conformità”, il Consulente del Lavoro, essendo chiamato a rilasciare soltanto un visto di conformità, non può in alcun modo essere destinatario delle sanzioni di natura penale e della sanzione amministrativa.

Sanzioni che, sempre secondo la Fondazione studi, vengono comminate soltanto ai tecnici abilitati e ai professionisti incaricati della progettazione strutturale nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli. Non ultimo, l’opzione di cessione del credito, o sconto in fattura, va comunicata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, con il nuovo modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020. Nello specifico, la comunicazione, avviene utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline del sito dell’Agenzia delle Entrate.