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Bonus 110% e bonus facciate per lavori che migliorano il decoro urbano

Bonus 110% e bonus facciate per lavori che migliorano il decoro urbano

Bonus facciate ad ampio sconto fiscale

Si amplia lo spettro delle possibilità di poter sfruttare la detrazione del 90% sulle spese sostenute per il rifacimento delle facciate di immobili. L’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato in una sua recente circolare, la n. 2/2020 che “sono ammessi al bonus facciate gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.

La precisa del Fisco arriva in conseguenza di una domanda di un contribuente che chiedeva conferma circa le spese sostenute nel 2020 per lavori di rifacimento cornicioni, su facciate visibili da strada pubblica e se queste spese potevano beneficiare del bonus facciate del 90%.

La risposta dell’Agenzia ha ammesso che nella pratica “l’agevolazione riguarda tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”.

Tra le opere agevolabili l’Agenzia ha fissato anche un’ulteriore precisazione: possono rientrare nella maxi detrazione fiscale del 90% anche i lavori riconducibili al decoro urbano, come per esempio quelli riferiti agli interventi sulle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere alla domanda del contribuente ha anche colto l’occasione per ribadire i parametri che guidano l’applicazione corretta della detrazione. Due in particolare:

1. la detrazione spetta a condizione che l’edificio oggetto degli interventi si trovi in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l’assimilazione dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti)

2. le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).”

Il superbonus per “particelle” di casa

Il Fisco ha inoltre, con una seconda risposta ufficiale, potuto specificare la corretta applicazione del superbonus del 110% nel caso di riqualificazione energetica su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali. La risposta, in sintesi, è stata positiva nel senso di accogliere l’istanza avanzata dal contribuente: i lavori sono ammessi all’agevolazione.

Via libera quindi al superbonus per i lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare, che al catasto risulta suddivisa in tre particelle. Tale immobile, infatti, diviso solo formalmente, è unito “di fatto” ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione nella visura catastale, e si può considerare come un’unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini del credito d’imposta. Secondo l’interpretazione del Fisco, espressa nella recentissima risposta n. 122/2021 del 22 febbraio, ha poi ammesso anche gli architetti – regolarmente iscritto all’Odine - al percorso di certificazione dei lavori, precisando che qualsiasi tecnico è ammesso alla possibilità di sottoscrivere in proprio la progettazione e la direzione lavori, le certificazioni e le attestazioni relative agli interventi.

Una interpretazione che l’Agenzia ha comunicato formalmente facendo anche riferimento a quanto aveva già rimarcato con alcuni chiarimenti sul superbonus l’Enea: “L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013), iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale”, mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013”.

In particolare, dunque, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) cosiddetti convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Per la redazione degli Ape restano fermi i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.