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Bonus 110%, non basta il salto di 2 classi di un solo appartamento in condominio

Bonus 110%, non basta il salto di 2 classi di un solo appartamento in condominio

L’efficienza si misura su tutto il condominio

Il cappotto termico del condominio (intervento trainante) e la sostituzione dei serramenti in uno o più appartamenti (interventi trainati) possono usufruire della maxi detrazione del 110% solo se viene garantito il salto di due classi energetiche per l’intero stabile, e non singolarmente di ciascun appartamento.

A chiarire il dubbio è la risposta del governo, pubblicata sull’apposito sito dedicato al Superbonus, alla FAQ A09.5. in cui viene precisato che “in caso di combinazione tra interventi trainanti condominiali e trainati relativi ai singoli appartamenti, il salto delle due classi deve comunque caratterizzare l’intero edificio, e non singolarmente ciascun appartamento”.

Una precisazione quanto mai interessante visto che il cappotto termico sembrerebbe essere l’intervento più efficace ai fini della riduzione del fabbisogno energetico dei condomìni. Spesso infatti è stato sottolineato dai tecnici che, ad esempio, la sola sostituzione del generatore di calore può non essere sufficiente a garantire la variazione energetica richiesta dall’Ecobonus. A proposito di cappotto termico vale la pena di ricordare che anche quello interno può accedere al Superbonus, ma ad una sola condizione: l’edificio deve essere sottoposto ai vincoli dei beni culturali e ambientali oppure deve essere uno in cui è vietato, da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, l’isolamento termico dell’involucro.

Sempre a proposito di cappotto termico va ricordato che questo intervento risulta “trainante” solo se effettuato sulle “superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici”. Quindi il cappotto termico può usufruire della maxi detrazione solo se viene effettuato all’esterno dell’edificio e dunque se è un intervento trainante. Ancora grazie a una risposta del governo (FAQ A09.6), viene chiarito che, in caso di combinazione tra interventi trainanti condominiali e trainati relativi ai singoli appartamenti, è necessario fare riferimento ad un particolare tipo di APE, definito “convenzionale”.

Precisazioni in merito a questo tipo di APE è possibile trovarle nell’Allegato A del Decreto Requisiti Tecnici. Al punto 12.3 si legge che gli APE convenzionali “vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento.

Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPg,nren, rif, standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio”.

Sempre nel Decreto Requisiti Tecnici viene precisato che alle asseverazioni (contenenti la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche , o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3) sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.