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Bonus 110%, prorogato al 15 aprile il termine per l’opzione cessione del credito

Bonus 110%, prorogato al 15 aprile il termine per l’opzione cessione del credito

Slitta di altri 15 giorni il termine per l’invio dell’opzione

Ulteriore proroga per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta della cessione del credito nel caso di lavori che hanno usufruito del superbonus 110% in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 83933/2021, pubblicato proprio l’altro ieri, ha fatto ultriormente slittare al 15 aprile 2021 il termine per la comunicazione dell’opzione relativa alle spese sostenute nel 2020.
La scadenza del termine per la comunicazione dell’opzione era prevista per il 31 marzo 2021.

Ma le novità non fermano a questa proroga. L’Agenzia delle Entrate ha infatti annunciato e disposto una nuova serie di aggiornamenti per lo sconto in fattura e cessione del credito, e tutte contenute nella nuova guida del Fisco appena messa a punto. In questa n uova guida direttamente rivolta a famiglie e singoli contribuenti sono raccolte tutte le indicazioni per meglio compilare i moduli necessari per comunicare all’Agenzia delle Entrate come usufruire direttamente del superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, sicurezza sismica, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, scelgono l’opzione loro riconosciuta dal Decreto Rilancio e devono inviare al Fisco la comunicazione telematica.

Tutta la guida è raccolta nei tre documenti che trovate allegato a questo articolo.

Superbonus, comunicazioni su cessione e sconto in fattura entro il 15 aprile 2021

Tornando alla nuova scadenza del 15 aprile, oltre alla comunicazione della scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura, l’Agenzia ha precisato che dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.
La proroga tiene conto anche della proroga al 10 maggio 2021 del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Superbonus e sconto in fattura: salta quindi il termine del 31 marzo per inviare la comunicazione dell’opzione fra sconto in fattura e cessione del credito. Il nuovo termine fissato ieri dall’Agenzia dell’Entrate viene spostato al 16 aprile. Una nuova e ulteriore mini-proroga, in sostanza, di due settimane ancora ma che consente a molti contribuenti non solo di rispettare la scadenza, ma di usufruire del superbonus in piena sicurezza rispetto all’iter non proprio semplice previsto dalla pratica della maxi-detrazione fiscale.

La nuova comunicazione per indicare se si è scelto di fruire del credito fiscale al 110%tramite sconto in fattura o cessione dello stesso credito per le spese sostenute nel 2020 può quindi essere inviata fino al 16 aprile, tenendo conto anche delle novità che il Fosco ha appena introdotto in materia di spese sostenute in questo ultimo periodo.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso questo rinvio-proroga andando così ancora una volta incontro alle richieste di imprese, tecnici, professionisti e consulenti i quali, alle prese con l’istruttoria della pratica (va ricordato che in media occorre preparare fra i 35 e i 45 documenti da allegare e inviare) hanno ribadito più volte la necessità di avere più margine di tempo per poter rispettare l’adempimento.

Le tre possibilità per scegliere quale opzione

Adempimento che si inserisce puntualmente lungo il percorso che dà accesso al superbonus, introdotto dall’articolo 119 del decreto Rilancio, e che prevede tre specifiche possibilità per utilizzare il super credito maturato, tre diverse modalità di fruizione in linea con quanto stabilito dall’articolo 121 dello stesso decreto emergenziale e che ha esteso questa opportunità anche agli altri ecobonus: una prima possibilità, l’utilizzo della detrazione diretta; una seconda, utilizzare lo sconto in fattura appoggiandosi ai fornitori che realizzano i lavori o le forniture; la terza via, la cessione del credito a soggetti terzi (banche, società finanziarie, soggetti privati) pari alla detrazione spettante.

In particolare queste modalità sono previste nella stessa misura e modalità anche per lo sconto fiscale destinato a interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); nel caso di interventi di efficienza energetica (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020); per lavori con l’obiettivo di introdurre misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020); nelle ipotesi di lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici (articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160); modalità prevista anche l’installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020); l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Le modalità di trasmissione non cambiano

Proroga concessa, quindi. Ma le modalità di trasmissione restano tutte confermate, nessuna novità rispetto a prima: così in caso di fruizione dell’agevolazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito, il contribuente per comunicare la propria opzione all’Agenzia delle Entrate sempre attraverso il modulo l’apposito modello e rispettando la scadenza, per quest’anno il 15 aprile, dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione, in questo caso le spese sostenute nel 2020. Negli anni successivi viene ripristinato il termine di legge del 16 marzo.

La modifica del termine ultimo riguarda la comunicazione di sconto in fattura o cessione crediti relativa alle spese sostenute nel corso del 2020 che danno diritto alla detrazione.

La procedura telematica per inviare le informazioni all’Agenzia delle Entrate è stata resa disponibile solo il 15 ottobre 2020 con una riduzione del tempo a disposizione per procedere.
Nel testo del provvedimento del 22 febbraio, infatti, è precisato che: “Gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate”.
La richiesta, avanzata dagli addetti ai lavori, è stata così accolta dall’Amministrazione finanziaria che ha deciso di concedere circa due settimane di tempo in più per poter procedere con le comunicazioni che riguardano la scelta di beneficiare del superbonus o delle altre agevolazioni usufruendo dello sconto in fattura o procedendo con la cessione del credito.