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Bonus 110%, quando è possibile cumulare più sconti fiscali

Bonus 110%, quando è possibile cumulare più sconti fiscali

I limiti al cumulo delle detrazioni fiscali

Gli interventi di riqualificazione energetica, l’installazione di impianti fotovoltaici, oppure l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, scontano il regime di aliquota ordinaria e non il superbonus del 110% se non sono realizzati contemporaneamente da un intervento trainante. Il quadro complessivo sulle regole di applicazione del bonus si chiarisce grazie agli interventi dell’Agenzia delle Entrate, ma i tanti chiarimenti a loro volta non evitano il sollevarsi anche di molti dubbi. Fra questi ultimi, su cui è dovuta intervenire con una risposta l’Agenzia, tramite la circolare n. 24 dell’8 agosto (vedi allegato a questo articolo), sono emerse perplessità sui limiti alla cumulabilità – quanto sia possibilità cioè cumulare - i bonus fiscali, a partire dai lavori in cui è possibile applicare il super sconto del 110%.

Il punto di partenza riguarda il chiarimento proprio su quali siano gli interventi trainanti ammessi al superbonus e il dubbio ora riguarda quanto possano effettivamente essere trainanti di altri interventi e far rientrare anche quelli di riqualificazione energetica agevolabili finora con un’aliquota che può andare dal 50% fino all’85%.

L’Agenzia nel dare la sua risposta di chiarimento è categorica: per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus del 110% restano applicabili le agevolazioni già previste dalle norme in vigore in materia di riqualificazione energetica.

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Questo significa che rientrano nel regime ordinario, cioè ad aliquota di sconto, ma non al valore del 110%, proprio perché non sono trainati dai lavori del superbonus, questa serie di lavori, per i quali è quindi confermato il regime di detrazioni ordinarie.

I lavori riguardano:
- Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al superbonus. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

- L’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al bonus 110% che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;

- L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16 ter del decreto legge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che “gli interventi trainanti ammessi al superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili (articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013), oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 sempre dello stesso decreto.

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L’Agenzia prende atto che a questo punto vi è la possibilità di una sovrapposizione dei casi specifici previsti dalle norme che disciplinano gli interventi, il proprietario dell’immobile potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle agevolazioni previste, facendo attenzione – precisa l’Agenzia - a rispettare procedure e adempimenti specificamente previsti in relazione alla opzione che è stata scelta. Per esempio, spiega l’Agenzia, nel caso si facciano lavori riconducibili a diverse tipologie ciascuna agevolabile con un bonus fiscale - essendo stati realizzati ipotizziamo nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al superbonus (ad esempio, il cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi invece bonus 110%, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia con diritti a una detrazione fiscale del 50% sulle spese (il rifacimento dell’impianto idraulico), il proprietario dell’immobile potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.