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Bonus 110%, tutti gli esempi di riqualificazione per ogni immobile

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I criteri del Fisco per accedere al maxi sconto

Che cosa succede quando le pompe di calore “aria-aria” si sostituiscono? E se gli interventi di isolamento termico riguardano un solo edificio? Per l’isolamento di un pavimento poggiato sul terreno, è necessaria la demolizione?

Gli interventi di miglioramento energetico possono essere di vario tipo e le casistiche cambiano, da immobile a immobile.
Per questa ragione il Governo cerca di presentare una serie di esempi concreti, al fine di definire una serie di linee guida per l’applicazione del superbonus. I casi sono pubblicati sul sito di Palazzo Chigi.

Ecco le domande e le relative risposte in tema di impianti di riscaldamento.

Sono solo alcune delle richieste di approfondimento inviate dai contribuenti per avere una indicazione su come comportarsi in maniera corretta. Vediamole:

  • 1 - In un edificio unifamiliare l’impianto di riscaldamento esistente è formato da tre pompe di calore “aria-aria” dislocate nei vari ambienti. Si chiede se l’intervento di sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante pompe di calore “aria-aria” di uguale potenza termica costituisca un intervento trainante oppure se il nuovo impianto di riscaldamento debba essere del tipo “centralizzato” e cioè avere una pompa di calore “aria-aria” multisplit di potenza pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti.
  • 2 - In un condominio composto da più edifici si vogliono effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo uno degli edifici che compongono il condominio. Le spese sostenute per tali interventi possono fruire del superbonus?
  • 3 - Le spese relative a opere di isolamento termico di un immobile che prevedono lavori edili di scavo a tergo delle murature per posizionare pannelli isolanti sono ammesse al superbonus? Per l’isolamento di un pavimento poggiato sul terreno, è necessaria la demolizione dello stesso, la posa di pavimento areato ed isolato termicamente ed il ripristino degli impianti e dei pavimenti. Le relative spese sono ammesse al superbonus?

1. Pompe di calore “aria-aria”

In un edificio unifamiliare l’impianto di riscaldamento esistente è formato da tre pompe di calore “aria-aria” dislocate nei vari ambienti. Si chiede se l’intervento di sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante pompe di calore “aria-aria” di uguale potenza termica costituisca un intervento trainante oppure se il nuovo impianto di riscaldamento debba essere del tipo “centralizzato” e cioè avere una pompa di calore “aria-aria” multisplit di potenza pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti.

Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - che definisce i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell’unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell’Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020.

2. Interventi di isolamento termico su un solo edificio

In un condominio composto da più edifici si vogliono effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo uno degli edifici che compongono il condominio. Le spese sostenute per tali interventi possono fruire del superbonus?

Sì, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel superbonus anche se il predetto intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l’edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi Ape convenzionali, ante e post, intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Resta inteso che la possibilità di fruire del superbonus per eventuali interventi trainati realizzati sulle singole unità immobiliari, è riservata ai soli condòmini che possiedono le unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dell’intervento.

3. Isolamento di un pavimento poggiato sul terreno

Le spese relative a opere di isolamento termico di un immobile che prevedono lavori edili di scavo a tergo delle murature per posizionare pannelli isolanti sono ammesse al superbonus? Per l’isolamento di un pavimento poggiato sul terreno, è necessaria la demolizione dello stesso, la posa di pavimento areato ed isolato termicamente ed il ripristino degli impianti e dei pavimenti. Le relative spese sono ammesse al superbonus?

L’articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 prevede che la detrazione per la realizzazione degli interventi di isolamento termico dell’involucro spetta anche per le spese relative alle opere provvisionali e accessorie, attraverso, tra l’altro, la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti, nonché la demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020 e confermato con la risoluzione n. 60/E del 2020, il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nel quesito.

L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.