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Bonus 110%, vendere l’immobile consente di mantenere il maxi sconto

Bonus 110%, vendere l’immobile consente di mantenere il maxi sconto

Realizzare interventi abbattendo i costi

Mantenere la detrazione fiscale in caso di vendita dell’immobile è possibile, ma va dichiarato espressamente sull’atto di vendita. La questione è una di quelle cruciali per i proprietari di case che necessitano di una ristrutturazione per aumentare il loro valore e la loro appetibilità sul mercato. Non è un mistero, infatti, che Superbonus ed Ecobonus giochino un ruolo fondamentale nella compravendita immobiliare. Una casa che acquista due classi energetiche, infatti, aumenta il proprio valore sul mercato e può essere venduta con un maggiore guadagno. A questo si aggiunge la possibilità di realizzare gli interventi necessari usufruendo dell’incentivo fiscale che abbatte notevolmente i costi di realizzazione.

Per chiarire come i proprietari di casa possano mantenere i benefici fiscali maturati è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, tramite una risposta pubblicata sul proprio portale FiscoOggi, di aggiornamento delle interpretazioni della legge sul superbonus 110%..

La domanda posta è la seguente: «Se vendo l’immobile nello stesso anno nel quale ho pagato spese straordinarie di ristrutturazione, posso mantenere la detrazione del 50%, specificando tale volontà nell’atto notarile di vendita?».

In questo caso la risposta fornita non lascia dubbi: «La risposta è affermativa. Qualora lo preveda il contratto di compravendita stipulato nello stesso anno di sostenimento della spesa, l’intera quota di detrazione potrà rimanere in capo al cedente che ha pagato i lavori per ristrutturare l’immobile venduto. In assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione si trasferisce per intero al soggetto acquirente». Se specificato nell’atto di vendita, quindi, colui che ha realizzato i lavori, può continuare a usufruire del credito fiscale maturato per i 5 o 10 anni seguenti, altrimenti lo perde a favore dell’acquirente.

Non solo, l’Agenzia chiarisce anche cosa fare nel caso in cui l’atto di vendita non riporti nessuna indicazione precisa in merito: «Tuttavia, se nell’atto di trasferimento dell’immobile manca questo specifico accordo, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito.

Ovviamente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti dovranno tenere un comportamento coerente con quanto indicato nell’accordo formalizzato successivamente alla vendita».
In linea generale, dunque, il credito fiscale “segue” l’immobile e il suo proprietario, ma è possibile cambiare questa regola attraverso un atto ufficiale.