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Stretta sugli immobili, bonus 110% solo per il residenziale

Stretta sugli immobili, bonus 110% solo per il residenziale

Quando non è «residenziale»

La parola chiave è “residenziale”. Su questo termine, relativo alla definizione degli immobili che possono accedere al superbonus del 110%, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con una sua circolare, ma andando in contrasto con quanto disposto dalla legge di conversione del decreto Rilancio.
Facciamo un passo indietro ricordando che in nessun punto dell’art. 119 del decreto Rilancio è prevista una limitazione in base alla classificazione catastale degli immobili. L’unico limite è rappresentato, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche, dalla necessità che l’immobile, oggetto degli interventi di efficientamento energetico, non sia utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, oppure arti e professioni.

L’Agenzia delle Entrate invece, con una circolare dei primi di agosto, si è espressa in senso contrario introducendo, di fatto, una limitazione non prevista dal decreto. Nello specifico la circolare parlando degli interventi trainanti e di quelli trainati, ammette alla detrazione gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno poste all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

La parola che ricorre è “residenziale”. La logica conseguenza è dunque che sono ammessi al superbonus solo gli immobili di natura residenziale. Tutti gli altri sono esclusi, quindi un condominio fatto di soli uffici e negozi, senza unità residenziali, secondo il Fisco, viene escluso dal superbonus del 110%. Questa restrizione introdotta dall’Agenzia delle Entrate è in aperto contrasto anche con il decreto di agosto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Mise infatti nell’individuare i soggetti ammessi alla detrazione indica in modo chiaro che gli interventi da effettuarsi sono relativi ad immobili “di qualsiasi categoria catastale”. La stessa interpretazione restrittiva è stata fatta dall’Agenzia delle Entrate anche per gli interventi antisismici. Anche per questo tipo di interventi, infatti, sempre secondo l’Agenzia, l’accesso al beneficio è riservato ai soli edifici residenziali. Secondo il decreto, invece, il Superbonus spetterebbe agli edifici destinati sia ad abitazione sia ad attività produttive.

L’Agenzia delle Entrate precisa pure che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Resta da capire se per interezza basta far riferimento al fatto che le unità immobiliari destinate a residenza siano superiori al 50% della superficie complessiva del condominio.
Altra restrizione contenuta nella circolare di agosto (n. 24/E) riguarda i lavori sulle parti comuni di edifici bifamiliari di proprietà dello stesso soggetto o anche in comproprietà di due coniugi. Per l’Agenzia l’edificio, oggetto degli interventi agevolabili con il Superbonus, deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica; per questo motivo il superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.